Art. 3.
(Diagnosi precoce).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, nelle
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forme previste dall'ordinamento, garantiscono l'attuazione di interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi per tutti i bambini nati o divenuti sordi.
2. In attuazione di quanto stabilito dal comma 1, le aziende sanitarie locali (ASL) predispongono appositi test audiologici a cui sottoporre obbligatoriamente tutti i neonati. Qualora dai test risulti un rischio di sordità a carico del soggetto, la ASL provvede ad attivare immediatamente un adeguato trattamento di recupero, consistente in interventi di abilitazione e di educazione linguistiche. Ai fini dell'ottimale esito del trattamento, è previsto anche il coinvolgimento dei familiari del soggetto.
3. I trattamenti di recupero previsti dal comma 2 sono altresì garantiti anche ai soggetti in età scolare. In tali casi, accertata la patologia ed effettuata la diagnosi, il trattamento è attuato affiancando agli operatori dell'azienda sanitaria locale e ai familiari, ai sensi del citato comma 2, anche personale specializzato messo a disposizione dalle istituzioni scolastiche interessate.